Divieto di Modifica dei Motivi di Impugnazione del Licenziamento
Divieto Modifica Motivi Impugnazione Licenziamento
Capita di sovente, nel corso di una causa avente ad oggetto l’impugnazione di un licenziamento, che parte ricorrente introduca nuove ragioni aventi ad oggetto l’invalidità del provvedimento espulsivo, diverse da quelle dedotte nell’atto introduttivo del giudizio.
Se, talvolta, è accaduto di vedere irritualmente ammesse tali ragioni, la Corte di Legittimità con sentenza n. 18705 del 11.07.2019, ha messo un punto definitivo sulla questione dando continuità a quell’orientamento più garantista per la tutela del processo e già espresso con la sentenza 7687 del 24.03.2017.
Ebbene gli Ermellini hanno precisato come l’impugnativa di licenziamento resta delimitata dalle ragioni di nullità dell’atto come introdotte nel proporre il giudizio, per cui non è consentito alla parte aggiungere ulteriori ragioni di invalidità nel corso del processo se non, ovviamente, per fatti sopravvenuti o non conoscibili.
Ugualmente al giudice è precluso procedere d’ufficio a rilevare d’ufficio ragioni di nullità del licenziamento diverse da quelle eccepite.
Ritengo di condividere in toto l’orientamento così come confermato da ultimo dalla Cassazione soprattutto alla luce del fatto che, laddove si decida invece di dare ingresso a nuove ragioni di impugnazione, il datore di lavoro vedrebbe ingiustamente pregiudicata la propria posizione processuale.
In conclusione la Cassazione ha affermato il granitico principio in base al quale la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità rispetto a quella generale delle invalidità contrattuali … ne consegue che la parte, dopo avere proposto il ricorso giudiziale, non può sollevare in giudizio nuove ragioni di invalidità del recesso datoriale che non siano giustificate da fatti sopravvenuti o che si provi non fossero conoscibili, né il giudice può rilevare d’ufficio ragioni diverse d’invalidità del licenziamento da quelle eccepite dalla parte.