Esclusione del Regime della Responsabilità | Solidarietà del Committente

Esclusione del Regime della Responsabilità | Solidarietà del Committente

La Cassazione Si Pronuncia Ancora Sull’indennità Sostitutiva Delle Ferie (Cass. Civ. Sez. Lav. N. 5247 Del 17.02.2022)

Il regime solidaristico del committente è principio noto a tutti gli operatori del settore. L’art. 29 del D.lgs 276/03 ha, nel corso degli anni, visto notevoli modifiche.
Abbiamo già avuto modo, in precedenti approfondimenti, di trattare il tema ponendo risalto ad alcune importanti pronunce di merito e legittimità.

Un tema molto dibattuto, come noto, è l’applicabilità dell’art. 29 del Dlgs 276/03, e quindi della responsabilità solidale del committente, ad i crediti vantati dal lavoratore a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, ex festività, ROL.
La Suprema Corte ha avuto a più riprese (ex multis con la sentenza n. 28517 del 06.11.2019) come la locuzione trattamenti retributivi contenuta nel D.lgs. 276/03, art. 29 comma 2, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore risulta tenuto a corrispondere ai propri dipendenti”.

Tuttavia si è aperta una vera e propria disputa che vede da un lato i giudici di legittimità orientati nel senso, se non pressoché univoco, quantomeno di gran lunga prevalente, dell’esclusione del vincolo solidaristico del committente per i crediti vantati dal dipendente dell’appaltatore a titolo di indennità sostitutiva delle ferie; dall’altro lato, non altrettanto pacifico appare tale principio per alcuni giudici di primo grado che ritengono che il committente debba rispondere anche per tali crediti.

Un ulteriore solco verso l’esclusione del regime solidaristico era stato tracciato dalla Cassazione con la sentenza 31109 del 02.11.2021 (che aveva rilevato la natura risarcitoria delle somme dovute  a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e permessi), orientamento confermato, a me pare in modo definitivo, con la sentenza 5247 del 17.02.2022.
Qui la Cassazione nel richiamare il principio in base al quale la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all’art. 29 comma 2 D.lgs 276/03 debba essere interpretata in maniera rigorosa precisa come tale natura non sia presente nell’indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti in cui vi è in prevalenza “attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, il recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale”. 

Si tratta, a mio modo di vedere, di pronunce perfettamente coerenti con il testo letterale della norma e diretta ad impedire interpretazioni di comodo.

Non esitate a contattare Alessandro Tonelli, avvocato del lavoro Milano, per una consulenza.

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