Offese ai Superiori a Mezzo Facebook – Insubordinazione – Giusta Causa
Offese ai Superiori a Mezzo Facebook – Insubordinazione – Giusta Causa – Legittimità di Acquisizione del Post
Con sentenza 13 ottobre 2021, n. 27939 la Cassazione torna sull’annoso tema delle offese al datore e ai vertici aziendali espresse, attraverso i social network (nella fattispecie con un messaggio sul profilo Facebook) confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice e, in generale, confermando principi che possono ormai definirsi consolidati.
Vista la natura pubblica del messaggio accessibile ad un numero indistinto di soggetti è stata, anzitutto, confermata la legittimità dell’acquisizione del post da parte dell’azienda (diverso sarebbe stato il caso di messaggio contenuto in una chat privata dedicata e accessibile unicamente agli iscritti).
Ad avviso della Corte, il mezzo pubblico utilizzato, idoneo a consentire la circolazione del massaggio tra un gruppo indeterminato di persone, consente di ravvisare, nella fattispecie, gli estremi del reato di diffamazione.
Interessante, in particolare, come la Corte consideri la fattispecie rientrante nella nozione più ampia di insubordinazione che, nel contratto collettivo applicabile al rapporto dedotto in giudizio, è indicata tra le cause legittimanti licenziamento in tronco, con ciò rendendo irrilevante qualsivoglia questione di proporzionalità: la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori ma si estende a qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicarne l’esecuzione nel quadro della organizzazione aziendale sicchè la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall’obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana riconosciute dall’art. 2 Cost., può essere di per sè suscettibile di arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale dal momento che l’efficienza di quest’ultima riposa sull’autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi…
Viene in conclusione ribadito che la pubblicazione di messaggi diffamatori accessibili ad un numero indistinto di soggetti costituisce elemento chiaro di rottura del rapporto fiduciario in quanto tale perfettamente idoneo a giustificare recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro.
(ha collaborato lo studente Giulio Rizzuti)
Leggi la sentenza della Cassazione 13 ottobre 2021, n. 27939
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