Il Condominio Non è Obbligato In Solido per il Pagamento della Retribuzione dei Dipendenti dell’Appaltatore
In materia di appalto di opere e servizi la legge (art. 29, D.Lgs. 276/2003) prevede l’obbligo del committente, in solido con l’appaltatore e con eventuali sub-appaltatori, al pagamento delle retribuzioni, comprensive delle quote del trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi assicurativi e previdenziali, dovute ai dipendenti dell’appaltatore in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto.
A tale disposizione si affianca la disciplina generale prevista dall’art. 1676 cod. civ. che garantisce al dipendente dell’appaltatore azione diretta contro il committente per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla prestazione lavorativa svolta per l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato fino alla concorrenza, in tal caso, del debito del committente verso l’appaltatore.
Il Tribunale di Torino (sentenza 18 gennaio 2018, n. 98), in argomento, affronta e risolve correttamente un tema specifico che vede pochissimi precedenti ancorché sia di grande impatto.
La sentenza in commento chiarisce che il condominio, in quanto ente di gestione collegiale di interessi individuali sfornito, dunque, di autonomia patrimoniale e personalità giuridica, è escluso dal campo di applicazione dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 e, pertanto, non obbligato in solido, con l’appaltatore ed eventuali sub-appaltatori, al pagamento di retribuzioni, contributi e premi assicurativi dovuti in relazione all’esecuzione dell’appalto.
Nella fattispecie al vaglio il Tribunale ha altresì ritenuto inapplicabile, nei confronti del condominio committente, anche l’azione diretta ex art. 1676 cod. civ. ma solo in quanto, come detto, subordinata all’esistenza di un debito nei confronti dell’appaltatore nella fattispecie insussistente (le somme accantonate a titolo di corrispettivo dell’appalto erano state, infatti, pignorate da un creditore dell’appaltatore).
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