Impugnazione Trasferimento – Una Recente Sentenza Del Tribunale Di Milano – Sezione Lavoro
Il trasferimento, che consiste nello spostamento del lavoratore presso un altro luogo di lavoro rispetto a quello di origine, può essere impugnato da parte del dipendente laddove questi lo ritenga illegittimo.
L’art. 32 comma 3 lett. C della legge 183/2010 prevede che si applichino all’impugnazione del trasferimento i termini di decadenza previsti dall’art. 6 della legge 604/1966 ovvero:
– 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale;
– 180 giorni per il deposito del ricorso.
Ma ai fini di una valida impugnazione è necessario che il lavoratore manifesti in modo esplicito la volontà di contestare la validità e l’efficacia del provvedimento aziendale.
Non è, quindi, sufficiente rappresentare difficoltà di tipo personale ed economico che questo possa comportare affinché tale comunicazione possa essere qualificata alla stregua di un’impugnazione.
In questo senso si è di recente pronunciato il Tribunale di Milano, con sentenza depositata in data 12.06.2018, laddove accogliendo l’eccezione di decadenza sollevata dalla società (difesa da questo studio) circa l’omessa rituale impugnazione, ha precisato che la rappresentazione di una situazione di difficoltà personale, o la disponibilità ad accogliere un patto di demansionamento non sono sufficienti a comprovare la percezione del lavoratore circa l’illegittimità del trasferimento.
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