Insulti al datore di lavoro all’interno di una chat e reintegra del lavoratore

Con la sentenza 21965 del 10.09.2018 la Corte di Cassazione, confermando il provvedimento reso dalla Corte d’Appello di Lecce, ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento irrogato da un’azienda ad un proprio dipendente che aveva insultato, all’interno di una conversazione su facebook, l’Amministratore delegato della società.

Più precisamente la conversazione tenuta dal lavoratore, che aveva rivolto pesanti epiteti all’A.D., con altri colleghi iscritti alla stessa sigla sindacale, era stata fatta pervenire all’azienda con lettera anonima; da qui ne è scaturito il procedimento disciplinare che ha portato al licenziamento.

A dire della Corte i messaggi, seppure inviati tramite quelle che vengono definite “nuove forme di comunicazione”, ove inoltrati ad un determinato gruppo devono considerarsi quale corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile.

La Corte, tuttavia, non sembra valorizzare una aspetto quanto mai fondamentale, ovvero che in ogni caso si trattava di una chat a cui partecipavano i dipendenti dell’azienda e come tali perfettamente in grado di identificare il destinatario delle denigrazioni; sulla base di ciò la diffamazione sembra essersi di fatto compiuta.

In ultimo preme rilevare che alcun rilievo è stato dato al fatto che il lavoratore ricopriva la carica di rappresentante sindacale laddove la stessa Cassazione, con una sentenza di pochi giorni dopo (22382 del 13.09.2018), ha invece precisato come il ruolo sindacale ricoperto dal lavoratore costituisca elemento aggravante al fine della valutazione della sanzione disciplinare.

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