Ancora su Coronavirus e Lavoro

Ancora su Coronavirus e Lavoro

Con il nostro post del 10 marzo, Diritto del Lavoro e Coronavirus, avevamo compiuto alcune brevi osservazioni al DPCM dell’8 marzo u.s. e avevamo anticipato come sarebbe stata, con ogni probabilità, disposta una chiusura delle aziende intervento che, non senza qualche frizione a livello legislativo, è stato effettuato nella notte di sabato.
Prima di effettuare una breve analisi su quest’ultimo punto, occorre ricordare come sia entrato in vigore il DPCM del 17 marzo u.s. che ha introdotto disposizioni di impatto rilevante sulle quali non sono mancati interventi e commenti dagli operatori e professionisti del settore.
Queste sono solo alcune delle materie che il governo ha regolamentato con interventi nell’ambito di:

  • disciplina di CIGO, CIGS e CIGD
  • permessi straordinari
  • divieti di licenziamento

Senza entrare in estremi tecnicismi, assume particolare interesse la disciplina della CIGD, di cui all’art. 22 del citato DPCM; anche i successivi interventi di cui al messaggio INPS 1287 specificano la necessità di un accordo sindacale stipulato direttamente dai datori, fatto salvo per le imprese con meno di 5 dipendenti, specificazione necessaria considerato il tenore non chiaro del dettato normativo. Ed invero, a mio parere, dal tenore letterale della norma sembrava che l’accordo al quale si faceva riferimento era quello tra Regioni e OOSS e non, viceversa, quello tra aziende ed OOSS.

A dirla tutta un’interpretazione in quest’ultimo senso sarebbe risultata ammissibile solo da un’analisi dell’ultima parte del 1° comma che esclude dall’accordo proprio le aziende che non raggiungono la soglia dei 5 dipendenti con ciò facendo intendere che per “accordo” deve intendersi quello di matrice sindacale che coinvolge direttamente i datori di lavoro.

Ora, a mio modo di vedere si potrebbero creare problematiche di accesso all’ammortizzatore a fronte delle migliaia di richieste che perverranno alle rappresentanze sindacali che potrebbe portare a criticità nella loro gestione. Segnalo, al riguardo, che alcune regioni pare stanno vagliando l’introduzione, all’interno dell’accordo quadro, di un termine perentorio per la sottoscrizione dell’accordo decorso il quale vi è automaticamente il diritto di accesso alla CIGD. Basterà, pertanto, allegare alla domanda la pec di invio alle OOSS, nel caso di mancato riscontro, per accedere alla CIGD.

Vi è poi da dire sui divieti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 46) ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1966 per il periodo di 60 giorni, decorrente dall’entrata in vigore del decreto. Tale divieto si deve ritenere operativo per qualsiasi lavoratore fatta eccezione per i collaboratori domestici nonché, mi pare, per i dirigenti. Su quest’ultimo aspetto rilevo un’incongruenza nella norma posto che se la stessa disposizione ha sospeso le procedure di licenziamento collettivo iniziate dopo il 23.02.2020 (procedure nelle quali vanno ricompresi anche i dirigenti), mentre la seconda parte della norma facendo espresso richiamo alla legge 604/1966 sembra avere voluto, invece, espressamente escluderli.

Non ultimo abbiamo assistito, come indicato in premessa, ad una sorta di conflitto tra l’ordinanza emessa dalla Regione Lombardia sabato 21.03.2020 ed il DPCM di qualche ora successivo. Tralasciando ogni valutazione in merito alle disposizioni assunte, rilevo in concreto come la disposizione regionale non avesse sospeso le attività produttive mentre il DPCM si è pronunciato in questo senso salvo alcune esplicite deroghe indicate nel dettaglio.

In caso di conflitto, laddove i provvedimenti abbiano trattati gli stessi punti, sembrerebbe prevalere il DPCM secondo una lettura orientata dell’art. 3 comma 2 del DL 6/2020.

Di certo situazioni di questo tipo rischiano di creare confusione tanto tra gli operatori del diritto quanto tra i cittadini.

Non resterà che attendere le prossime settimane/mesi per capire se gli interventi del Governo, volti a gestire la crisi permetteranno, quanto meno nel breve periodo, a lavoratori e ad aziende di accedere senza troppi intoppi ai fondi stabiliti.

Non esitate a contattare Alessandro Tonelli, avvocato del lavoro Milano, per una consulenza.

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