Legge Fornero e Tutela Reintegratoria

Legge Fornero e Tutela Reintegratoria

Legge Fornero e tutela reintegratoria: messa da tempo alla porta la discrezionalità del giudice nella valutazione di proporzionalità del fatto contestato rientra dalla finestra

Dichiarate irragionevoli le conseguenze del precedente, consolidatissimo e condivisibile (perché rispettoso della ratio della legge) orientamento che, nel solco tracciato da Cass. SSUU, 27 dicembre 2017, n. 30985, riconosciuta la volontà del legislatore di attribuire alla c.d. tutela indennitaria forte ex art. 18, comma 5^, L. 300/70, valenza di carattere generale, esclude ogni valutazione di proporzionalità del fatto contestato ai fini dell’applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4^, L. 300/70, con ordinanza 27 maggio 2021, n. 14777 la Cassazione torna sui suoi passi e, in relazione a fattispecie nell’ambito della quale il CCNL applicabile non tipizzava, ma conteneva in clausole generali, le condotte punibili con sanzioni meramente conservative (negligenza lieve, negligenza grave ecc…), ha dettato il seguente principio in diritto: non appare rispondente ad un criterio di ragionevolezza attribuire alla tipizzazione, ad opera dei contraenti collettivi, delle condotte punibili con sanzione conservativa, il ruolo di discrimine per la selezione, in ipotesi di illegittimità del licenziamento, tra la tutela reintegratoria e quella indennitaria (…) L’utilizzo di clausole generali anziché consentire l’inclusione nel campo delle sanzioni conservative di condotte aventi omologa gravità secondo un apprezzamento affidato al giudice (…) impedisce, ai fini della tutela, di parificare alle condotte tipizzate quelle aventi uguale o minore gravità, ed anzi porta ad espellere queste ultime condotte dall’ambito delle ipotesi per cui è applicabile la tutela reintegratoria.

Quanto a dire che la discrezionalità del giudice può spingersi sino ad applicare la tutela reintegratoria anche in caso di licenziamento illegittimo fondato su un addebito che, pur non tipizzato dai contraenti collettivi tra le mancanze meritevoli di sanzione meramente conservativa, possa rientrarvi in forza di discrezionale giudizio di equivalenza o di minor gravità.

Evidente l’escamotage utilizzato dalla SC per aggirare la chiara volontà del Legislatore: il giudice non compie una autonoma valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto ma interpreta il contratto collettivo e lo applica alla fattispecie concreta.

Un ritorno, insomma, a quel passato di incertezza e discrezionalità senza regole né limiti che il Legislatore ha inutilmente, e in più occasioni, tentato di superare.

Leggi l’ordinanza della Cassazione, 27 maggio 2021, n. 14777

Non esistate a contattare l’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari per una consulenza.

Potrebbe interessarti anche