Legge Fornero Tutela Reintegratoria Discrezionalità Giudice
Legge Fornero e tutela reintegratoria: scritta la parola fine alla discrezionalità del giudice nella valutazione di proporzionalità del fatto contestato?
In riforma di App. Campobasso n. 217/2017 che, assimilata la contestata fruizione di permesso sindacale per fine diverso da quello normativamente previsto (fattispecie non tipizzata dal CCNL) all’assenza arbitraria dal lavoro sino a tre giorni (tipizzata dal CCNL tra le condotte meritevoli di sanzione conservativa), dichiarava l’illegittimità del licenziamento per difetto di proporzionalità e condannava la società datrice alla reintegrazione e al risarcimento del danno ex art. 18, comma 4^, L. 300/70, Cassazione 31 ottobre 2019, n. 28098 ha dettato il seguente principio:
la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nel IV comma dell’art. 18 solo nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dai codici disciplinari applicabili che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per le quali il V comma dell’art. 18 prevede la tutela indennitaria c.d. forte.
La particolarità della fattispecie al vaglio con il tentativo della Corte territoriale di considerare comunque tipizzata, con ricorso all’analogia, la condotta sanzionata unita a laconicità e perentorietà della motivazione ed al richiamo a precedenti della stessa S.C. in argomento dimostra, a parere di chi scrive, la volontà della Cassazione di porre definitivamente un freno all’esercizio, spesso arbitrario ed in evidente contrasto che la ratio della novella del 2012, del potere discrezionale da parte dei giudici del merito in tema di tutela applicabile in caso di accertata illegittimità di licenziamento disciplinare.