Legittimità del Patto di Demansionamento – Consenso del Lavoratore – Revoca
Legittimità del patto di demansionamento – Consenso del lavoratore – Revoca
Con Ordinanza 8 luglio 2021, n. 19522 la Cassazione ribadisce e conferma il principio consolidato (ex multis: Cass., 06.10.2015, n. 19930; Cass., 26.02.2019, n. 5621) secondo il quale è valido il patto di demansionamento che, ai soli fini di evitare il licenziamento, attribuisca al lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali sia stato assunto o che successivamente avesse acquisito, per la prevalenza dell’interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall’art. 2013 c.c., qualora vi sia il suo consenso, libero e non affetto da vizi di volontà e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell’accordo.
Dunque la validità del patto di demansionamento è subordinata alla contestuale presenza dei due presupposti della sussistenza delle condizioni, soggettive ed oggettive, che legittimerebbero licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il primo, del consenso libero da vizi del lavoratore, il secondo.
Il principio, come detto, non è nuovo e l’interesse e la peculiarità dell’ordinanza in commento risiede nella parte in cui tratta della successiva revoca del consenso validamente prestato, in origine, dal lavoratore, con accettazione e disbrigo, per certo tempo, delle nuove mansioni.
Ebbene, sul punto, la Corte precisa che la revoca, nella fattispecie insita nell’azione giudiziale promossa dal lavoratore per denunciare il demansionamento subito, è irrilevante siccome non incidente sulla libertà del consenso (originariamente) manifestato.
Leggi l’ordinanza della Cassazione 8 luglio 2021, n. 19522