Licenziamento Collettivo Limitato a Singole Unità Produttive o a Specifici Settori
Con la sentenza n. 21306, pubblicata il 05.10.2020, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni importanti principi in materia di licenziamento collettivo.
In primo luogo, è stata confermata la legittimità della scelta imprenditoriale di circoscrivere a una unità produttiva la platea di lavoratori da licenziare, purchè nella comunicazione ex art. 4, comma 3, L. 223/1991 vengano indicate, da un lato, le esigenze tecnico-produttive che restringono i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o del settore individuato e, dall’altro, i motivi che non consentono di optare per un trasferimento di tali lavoratori ad altre unità produttive o sedi.
Ne deriva il dovere per il datore di lavoro di fare specifico riferimento nella comunicazione di cui sopra alle unità produttive da sopprimere, pena l’illegittimità del licenziamento.
Secondariamente, è legittima la comparazione dei lavoratori, atta a individuare quelli da avviare alla mobilità, nell’ambito della singola unità produttiva, purché la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata dalle citate esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale.
I motivi di restrizione della platea dei lavoratori da comparare, quindi, devono essere adeguatamente esposti nella comunicazione di avvio della procedura, così da consentire alle organizzazione sindacali la verifica del nesso tra le ragioni che determinano l’esubero del personale e le unità lavorative interessate dalla procedura espulsiva.
Nel caso concretamente affrontato, i motivi indicati nella comunicazione di avvio della procedura non consentivano l’effettivo controllo sindacale sulla programmata riduzione del personale, atteso che mancava l’illustrazione della situazione degli addetti alle altre unità produttive necessaria per valutare l’infungibilità e la dedotta obsolescenza delle mansioni svolte dal personale in forza presso l’unità considerata dalla riduzione.
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