Licenziamento disciplinare Tutela Reintegratoria o Risarcitoria Onere della prova
Licenziamento disciplinare – Condotte previste dal CCNL – Tutela reintegratoria applicabile – Onere della prova
Precisato che, in caso di contestazione di diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice può individuarne solo alcuni o anche solo uno di essi ai fini del giudizio di idoneità a giustificare il licenziamento, con sentenza n. 24360 del 4 ottobre 2018 la Cassazione ribadisce il principio secondo il quale il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto al fatto contestato consente al giudice di applicare la tutela reintegratoria (art. 18, comma 4^, L. 300/70) nel solo caso in cui il CCNL e/o il Codice Disciplinare aziendale prevedano, per la specifica fattispecie, una sanzione conservativa residuando, per le “altre ipotesi” di non ricorrenza di giustificato motivo soggettivo o di giusta causa, la mera tutela risarcitoria (art. 18, comma 5^, L. 300/70) non potendo il fatto (contestato) giuridicamente rilevante ritenersi insussistente.
L’onere di allegare e provare, attraverso il deposito del codice disciplinare di riferimento, la tutela reintegratoria asseritamente applicabile, precisa ancora la Cassazione, è posto a carico del dipendente. Con successiva sentenza n. 26013 del 17 ottobre 2018 la Cassazione circoscrive ulteriormente l’applicabilità della tutela reintegratoria e, con essa, la troppo spesso abusata discrezionalità del giudice del merito, precisando che se il codice disciplinare, pur prevedendo una certa fattispecie come idonea all’applicazione di una sanzione meramente conservativa non la tipicizzi come tale presupponendo, pur sempre, un giudizio di proporzionalità ex post ad escludere la sanzione espulsiva, ai fini della tutela applicabile non si ricorre nell’ipotesi di condotta punita dal contratto con sanzione conservativa con conseguente applicabilità della mera tutela risarcitoria (nella fattispecie il contratto prevedeva sanzione conservativa per la condotta consistente nel rivolgere a colleghi o terzi frasi offensive salvo che tale condotta, per natura, modalità o circostanze, non costituisca più grave mancanza…).