Licenziamento per Furto di Modico Valore

Affrontiamo oggi il tema del licenziamento per furto di modico valore.
Abbiamo già avuto modo di occuparci sul nostro blog dell’obbligo di fedeltà, uno dei principi cardine del diritto del lavoro disciplinato dall’art. 2105 del codice civile, che impone in capo al lavoratore un generale divieto di porre in essere condotte atte a recare pregiudizio al datore di lavoro.

Accade di sovente di imbattersi in situazioni che portano a licenziamenti a seguito di furto di beni aziendali e, altrettanto spesso, capita che la persona sorpresa nel compimento del fatto illecito cerchi di individuare, come scriminante, quella del cd. “modico valore”.

La questione, tuttavia, risulta mal posta considerato che un’analisi anche fattuale della singola casistica comporta la necessità di confrontarsi con il vincolo fiduciario e la sua eventuale lesione, che si verifica laddove venga meno l’affidamento del datore di lavoro nell’esatto adempimento, da parte del lavoratore, delle prestazioni future.

Interessante, seppure certamente non innovativa, la recente sentenza, n. 11005 del 09.06.2020, laddove la Cassazione ha affermato in modo chiaro come “alcuna rilevanza può essere attribuita all’esiguo valore dei beni sottratti” a fronte dell’intervenuta lesione del vincolo fiduciario che, nel caso analizzato dalla Suprema Corte, riguardava l’avvenuto furto, da parte di un dipendente, di due pennelli del valore complessivo inferiore a dieci euro.

Si tratta, ancora una volta, di una corretta applicazione del citato principio al fine di evitare che, al contrario, interpretazioni di comodo possano arrivare a giustificare condotte riprovevoli.

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