Licenziamento per Giusta Causa e Licenziamento Disciplinare
Spunti di Riflessione da un Recente Provvedimento del Tribunale di Torino
Licenziamento per Giusta Causa e Licenziamento Disciplinare
Con decreto del 12.04.2023 il Tribunale di Torino Sezione Lavoro ha rigettato il ricorso promosso da un lavoratore volto a fare accertare l’illegittimità del licenziamento intimatogli.
Senza volere addentrarsi oltremodo nel merito della questione va precisato che la società aveva provveduto a recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa a seguito di un aggressione perpetrata dal ricorrente ai danni di un collega al di fuori del posto di lavoro.
La difesa di parte ricorrente eccepiva l’illegittimità del licenziamento anche sulla base del fatto che il CCNL prevedeva la sanzione espulsiva solo a fronte di diverbio litigioso seguite da vie di fatto in servizio fra dipendenti che rechi nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale.
Il Tribunale, accogliendo la tesi della società convenuta respingeva l’eccezione confermando la legittimità del licenziamento e precisando come la società non abbia provveduto ad intimare il recesso sulla base della norma del CCNL bensì sulla base della clausola generale di cui all’art. 2119 c.c. per il quale nocumento e turbativa non erano requisiti indispensabili.
Il Giudice ricordava, altresì, come l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa così da non precludere un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile a far venire meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Interessante, infine, la conferma anche del Tribunale di Torino circa la legittimità della condotta della società che decide di sospendere la retribuzione nella vigenza della sospensione cautelativa con ciò riprendendo quell’orientamento giurisprudenziale (C. App. Milano Sez. lav. n. 567 del 09.09.2021 – Cass. civ. sez. lav. n. 9618 del 12.12.2015) che considera legittima la sospensione della retribuzione laddove la contestazione “sfoci” nel licenziamento.