Lo svolgimento di altra attività lavorativa durante l’assenza per malattia, legittima il licenziamento
Breve commento alla sentenza della Corte di Cassazione N. 1715 del 04.07.2017
La Cassazione, di recente, è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di un dipendente, impiegato con mansioni di autista in una società di trasporti, il quale, durante l’assenza per malattia, è stato sorpreso svolgere altra attività lavorativa e, più precisamente, di direzione delle operazioni di parcheggio.
La Suprema Corte valorizzando, come in precedenza aveva già più volte fatto in casi del tutto analoghi, i principi della gravità dell’inadempimento nonché quello della correttezza e buona fede, ha riconosciuto la legittimità del licenziamento intimato al dipendente.
La Cassazione così facendo, ha ribadito quel principio in base al quale, nel corso del periodo di malattia il lavoratore ha l’obbligo di non svolgere attività tali da compromettere, o ritardare, il suo rientro in servizio.
Non è inusuale, infatti, che il lavoratore venga sorpreso, durante l’assenza per malattia, a svolgere altra attività lavorativa. Tale condotta fa presumere l’inesistenza della malattia e, pertanto, manifesta la messa in atto, da parte del lavoratore, di una condotta fraudolenta ai danni del datore.
Altro aspetto di notevole importanza, è che se anche lo stato di malattia è reale, lo svolgimento di altra attività non può in ogni caso pregiudicare, né tanto meno ritardare, la guarigione ed il rientro in servizio.
Per completezza pare opportuno richiamare un’altra recente sentenza della Suprema Corte, la n. 17424 sempre depositata in data 04.07.2018, ove è stata, invece, riconosciuta (all’esito di un’elaborata fase istruttoria) l’illegittimità del licenziamento intimato al dipendente sorpreso a svolgere altra attività lavorativa durante l’assenza per malattia.
La Cassazione in questo caso, ha ritenuto non provata la volontà del lavoratore di agire fraudolentamente in danno del datore, compromettendo o anche solo ritardando, la propria guarigione.