Sul Limite Massimo dell’indennizzo per Licenziamento Illegittimo Ex Art. 18 Comma IV Statuto Lavoratori

Sul Limite Massimo Indennizzo per Licenziamento Illegittimo Ex Art. 18 Comma IV Statuto Lavoratori

Ho ritenuto opportuno richiamare la vostra attenzione su di una recentissima sentenza resa dalla Corte di Cassazione che ha avuto modo di pronunciarsi in merito all’indennizzo per licenziamento illegittimo spettante al lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo.

Con la pronuncia n. 22929 del 13.09.2019 la Suprema Corte ha precisato come il limite delle 12 mensilità debba essere inteso nel senso di limite massimo anche per la mancanza di una forbice tra un minimo e questo. Ciò in forza della formulazione della norma con il richiamo espresso ad una misura che “non può essere superiore”.

In forza di ciò deve ritenersi che la limitazione operi a favore del datore di lavoro nell’ipotesi in cui tra la data del licenziamento e la comunicazione del provvedimento di reintegrazione in servizio decorra un lasso di tempo superiore ai 12 mesi.

Mi pare che la Suprema Corte abbia inteso puntualizzare un concetto che, seppure chiaro, aveva portato qualche operatore del diritto ad ammettere interpretazioni oltremodo estensive del tenore letterale del IV° comma dell’art. 18 come modificato dalla legge 92/12 ponendo evidenza sul fatto che l’introduzione del limite delle 12 mensilità ha la sua unica ragione nella maggiore estensione del periodo considerato per la definizione del giudizio.

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