Nullità del Patto di Non Concorrenza – Obbligo di Restituzione Corrispettivo
Nullità del Patto di Non Concorrenza – Corrispettivo Erogato in Costanza di Rapporto – Obbligo di Restituzione
Interessante la sentenza (23 maggio 2019, Est. Ramacciotti) con la quale il Tribunale di Modena dichiara la nullità di patto di non concorrenza per indeterminabilità del corrispettivo erogato in costanza di rapporto con conseguente condanna del dipendente alla restituzione del percepito a tale titolo in quanto indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.. L’interesse della pronuncia in commento sta, anzitutto, nell’excursus compiuto dal giudice in merito al contrasto giurisprudenziale in argomento con adesione all’orientamento, ormai prevalente, secondo il quale la corresponsione del corrispettivo del patto di non concorrenza in costanza di rapporto è incompatibile con la valutazione così di determinatezza come di adeguatezza (art. 2125 cod. civ.) da effettuarsi, ovviamente, ex ante e non già ex post. Orientamento, a giudizio di chi scrive, coerente se si considera che, opinare diversamente, equivarrebbe a condizionare la validità del patto alla durata che il rapporto a cui si riferisce abbia in concreto avuto laddove, viceversa, il relativo giudizio va operato in astratto e ab initio, ovvero al momento della stipulazione (in argomento: Trib. Milano, Tanara, 13.08.2007, in D&L 2007, 1124; Trib. Milano, Atanasio, 22.08.2016; Trib. Milano, Atanasio, 28.09.2010, in D&L 2010, 1080; Trib. Milano, Porcelli, 19.03.2008, in Lav. nella Giur., 2008, 1175). Quanto alla ripetibilità del corrispettivo di patto dichiarato nullo la sentenza non specifica se si debba intendere al netto o al lordo: al riguardo, in applicazione del principio dettato da Cassazione, Sezione Lavoro, 25 luglio 2018, n. 19735, riteniamo che il datore abbia diritto di ripetere quanto il dipendente abbia effettivamente percepito (somma netta) e, non anche, le ritenute fiscali operate quale sostituto d’imposta e mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Occorre aggiungere che la ripetibilità del corrispettivo non è conseguenza scontata: ove, infatti, sia erogato in 13 tranche mensili ovvero, soprattutto, ove sia parametrato sui giorni effettivamente lavorati, il corrispettivo potrebbe essere a buon diritto considerato alla stregua di una sorta di superminimo, dunque componente della retribuzione ordinaria e, in quanto tale, non soggetto a ripetizione (in questo senso: Tribunale Milano, Saioni, 31.05.2017, n. 1368; Tribunale Milano, Colosimo, 14.04.2016, n. 1131).