“Il Ginepraio” Del Patto Di Non Concorrenza

“Il Ginepraio” Del Patto Di Non Concorrenza

“Il ginepraio” del Patto di non Concorrenza

Tra gli operatori del diritto del lavoro è fatto noto come il patto di non concorrenza sia un argomento molto spinoso che faccia sorgere problematiche di varia natura in punto validità ed efficacia.

Nel corso degli anni abbiamo assistito a innumerevoli pronunce, anche tra di loro contrastanti, che hanno preso posizione sulla natura di tale vincolo, sull’importo che deve essere riconosciuto al lavoratore per l’operatività del patto (quantomeno il 20% della RAL), sul pagamento in costanza o al termine del rapporto di lavoro, sulle conseguenze in caso di nullità del patto, sulla validità dell’opzione in capo al datore di lavoro ecc.

Si tratta di questioni, tutte, molto interessanti e per le quali sarebbero necessari diversi approfondimenti. Credo, tuttavia, che particolare attenzione meriti la questione relativa al pagamento del PNC (in costanza o al termine del rapporto di lavoro), da sempre oggetto di accesa discussione. Se alcuna particolare problematica sembra potersi rinvenire nel pagamento al termine del rapporto di lavoro (che sconta anche il beneficio, laddove il lavoratore abbia lasciato l’azienda per una diretta concorrente, di non dovere agire per il recupero di somme già versate) non altrettanto può dirsi con riguardo al pagamento che avvenga in costanza.

A dire della giurisprudenza, sino ad oggi maggioritaria, il pagamento in costanza di rapporto avrebbe come effetto quello di comportare l’indeterminatezza dell’importo che viene erogato al lavoratore in quanto legato alla durata del rapporto di lavoro e, come tale, non permetterebbe (tramite un giudizio ex ante) al lavoratore di conoscere l’importo che viene erogato. In questo senso si è di recente pronunciata la Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 1086 del 29.03.2021) ed il Tribunale di Milano (sentenza 1189 del 26.05.2021) che hanno concluso per la nullità del patto con tutte le conseguenze (in punto “ripetizione degli importi versati” che conosciamo).

Ha, invece, destato particolare interesse la sentenza della Cassazione n. 23418 del 25.08.2021 che, forse in maniera troppo “lapidaria”, ha concluso per la legittimità del patto anche laddove il compenso venga erogato in corso di rapporto.

A mio parere la Suprema Corte, nel riconoscere la congruità dell’importo versato (€ 10.000,00 versati per ogni anno di lavoro), compie una valutazione ex post non risolvendo la questione ex ante indispensabile ai fini della determinazione del corrispettivo.

In conclusione la giurisprudenza sul patto di non concorrenza è sempre in evoluzione e non permette di giungere ad “approdi sicuri”; non resta che attendere le prossime pronunce.

Non esitate a contattare Alessandro Tonelli, avvocato del lavoro Milano, per una consulenza.

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