Pignoramento TFR: Pignorabilità della Quota Accantonata del Dipendente in Servizio
Pignoramento TRF: pignorabilità della quota accantonata del TFR del dipendente in servizio
Motivando, da un lato, sul presupposto che il trattamento di fine rapporto costituisce un credito del lavoratore che matura in costanza di rapporto benché diventi esigibile solo alla cessazione del rapporto stesso e, dall’altro, sull’ulteriore, concorrente presupposto, che per essere assoggettabile a pignoramento un credito deve essere certo e liquido ma non anche esigibile (art. 553 c.p.c.), con ordinanza n. 19708 del 25 luglio 2018 la Cassazione conclude affermando il principio secondo il quale le quote accantonate del TFR, in quanto dotate di potenzialità satisfativa futura, sono pignorabili e debbono essere conseguentemente incluse nella dichiarazione resa dal terzo pignorato ex art. 547 c.p.c., fermo restando che l’ordinanza di assegnazione potrà essere materialmente eseguita solo ad intervenuta cessazione del relativo rapporto di lavoro. Richiamate, quindi, Corte Cost. nn. 99/1993 e 225/1997 in tema di equiparazione del regime di pignorabilità del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, la Corte conclude affermando l’applicabilità del principio in commento sia ai dipendenti privati che pubblici.