Natura Obbligatoria del Preavviso – Effetti della Rinunzia sul Diritto all’Indennità Sostitutiva

Natura Obbligatoria del Preavviso – Effetti della Rinunzia sul Diritto all’Indennità Sostitutiva

L’avvocato del Lavoro Gianluca Lavizzari, commenta l’ordinanza della Cassazione del 13 ottobre 2021, n. 27934.

Decidendo la controversia nel merito la Cassazione (ord. 13 ottobre 2021, n. 27934) ha accolto il ricorso della società datrice e revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore, dimissionario, contenente condanna della società che aveva rinunziato al preavviso lavorato al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Prendendo spunto dalla giurisprudenza che, da anni, ha attribuito natura obbligatoria e non reale al preavviso, la Cassazione ha statuito, ferma la facoltà di entrambe le parti di recedere, con effetto immediato, dal rapporto di lavoro, che l’obbligo di corrispondere la relativa indennità sostitutiva sussiste solo in capo alla parte recedente che abbia rinunziato al preavviso lavorato e non anche alla parte non recedente (nel caso deciso la società datrice) che, pure, vi abbia rinunziato: dalla natura obbligatoria dell’istituto in esame discende che la parte non recedente che abbia rinunziato al preavviso nulla deve alla controparte la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine del preavviso…

Una decisione certamente rivoluzionaria che interviene, stravolgendola, su una questione considerata pressoché pacifica (il diritto del prestatore dimissionario all’indennità sostitutiva del preavviso in caso di rinunzia datoriale).
Una decisione che non è agevole condividere anche per le conseguenze irragionevoli che potrebbe avere nella pratica: si pensi al dirigente, con anzianità importante, che programmi la propria uscita dall’azienda con lo strumento delle dimissioni confidando sulla durata, spesso notevole, del preavviso e organizzandosi di conseguenza.

Del resto la facoltà di libero recesso dovrebbe accompagnarsi alla facoltà di determinarne, nei limiti del preavviso ed anche oltre, l’efficacia: ciò, sia nel caso di dimissioni che di licenziamento.

Occorrerà, ovviamente, attendere il seguito che la decisione in commento è destinata, in un senso come nell’altro, ad avere.

Leggi l’ordinanza della Cassazione 13 ottobre 2021, n. 27934

Non esistate a contattare l’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari per una consulenza.

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