Processo del Lavoro e Onere di Specifica Contestazione
Processo del Lavoro e Onere di Specifica Contestazione
Con due successive decisioni a pochi giorni di distanza l’una dall’altra la Cassazione è intervenuta in materia di onere di contestazione specifica del fatto e di conseguenze della mancata contestazione. Con la prima decisione in ordine di tempo (ord. 30 settembre 2019, n. 24360) la S.C. afferma il principio secondo il quale la mancata contestazione del fatto ad opera della parte a ciò onerata è irreversibile ma non impedisce comunque al giudice di acquisire la prova del fatto non contestato con la conseguenza che, una volta che tale prova sia stata comunque acquisita perché il giudice abbia ritenuto, ancorchè errando, il fatto contestato, in assenza di tempestiva deduzione la successiva allegazione di parte diretta a far valere la mancata contestazione, deve considerarsi inammissibile (onere, dunque, di tempestiva eccezione di non contestazione). Con la seconda decisione (ordinanza 4 ottobre 2019, n. 24875) la SC ha affermato che l’onere di specifica contestazione posto dalla legge a carico del convenuto (art. 416 c.p.c.), in ragione del carattere dispositivo del sistema processuale, va esteso anche al ricorrente con la conseguenza che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova) l’altra ha l’onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata controparte dal relativo onere probatorio. Ora, se per il convenuto è agevole assolvere a tale onere con memoria di costituzione, il ricorrente attore, non essendo previsti, nel processo del lavoro, atti ulteriori e successivi al ricorso, dovrà prestare particolare attenzione e contestare a verbale di prima udienza i fatti rilevanti allegati dal convenuto che non siano da ritenersi già contestati, nemmeno implicitamente, dal contenuto delle proprie difese scritte.