Emendatio libelli: conferma ed estensione del principio di diritto

Processo – La modifica consentita della domanda

Con due decisioni pressochè contestuali la Cassazione ha ribadito (Sez. III Civile, 27 settembre 2018, n. 23167) e, quindi, a dirimere un potenziale contrasto, esteso (SSUU, 13 settembre 2018, n. 22404) il consolidato principio secondo il quale, allorchè una parte invochi una norma, di legge o pattizia, diversa da quella originariamente invocata, non si ha mutatio (vietata) ma semplice emendatio libelli (consentita), a condizione che rimanga invariato il diritto azionato, ovvero il bene della vita in relazione al quale la tutela è stata, in origine, richiesta. Entro tali limiti la modifica consentita può riguardare uno o anche entrambi gli elementi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi). I confini di tale, consolidato principio, sono stati estesi dalle Sezioni Unite che, nel pronunciarsi su fattispecie di modifica dell’originaria domanda di adempimento contrattuale in domanda di arricchimento senza causa e nel dichiarare consentita tale modifica, hanno dettato il più generale principio secondo il quale, a condizione che si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio è ammissibile la domanda introdotta con memoria ex art. 183, comma 6^, n. 1), c.p.c. che si trovi in rapporto di connessione per alternatività o incompatibilità con la domanda originaria. Nella fattispecie in esame, osservano le Sezioni Unite, entrambe le domande proposte si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio; sono attinenti al medesimo bene della vita tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell’una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell’altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell’equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti); sono legate da un rapporto di connessione per incompatibilità stante il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento e tale nesso giustifica ancor di più il ricorso al simultaneus processus. Nel rispetto dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo e ad evitare la potenziale proliferazione dei processi, in tema di esercizio dello ius variandi le Sezioni Unite spostano, dunque, definitivamente l’attenzione dell’interprete dall’ambito circoscritto della comparazione di petitum e causa petendi alla verifica che entrambe le domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all’interesse della parte.

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