Diritto del broker alle provvigioni anche per i rinnovi di polizza
Diritto del broker alle provvigioni anche per i rinnovi di polizza
Motivando sul presupposto che l’attività del broker, a differenza di quella dell’agente di assicurazione, non si esaurisce nella mediazione nella fase genetica del contratto ma comprende anche una preliminare fase di studio volta alla individuazione della soluzione più consona alle esigenze dell’assicurando ed una successiva fase di assistenza dell’assicurato durante l’esecuzione e la gestione del contratto per tutta la sua durata, con sentenza n. 25167 dell’11 ottobre 2018 la Cassazione conclude affermando il principio secondo il quale, salvo specifico patto contrario, al broker competono le provvigioni anche per gli eventuali, successivi rinnovi della polizza ed anche in caso di rinnovo automatico (per mera assenza di disdetta) che non richieda ulteriore attività di mediazione.