Responsabilità Solidale Appalti: Esclusione Del Committente

Esclusione del regime della responsabilità solidale committente.
Commento ad una recente sentenza del Tribunale di Milano

In merito alla responsabilità solidale appalti, il regime solidaristico del committente è principio noto a tutti gli operatori del settore. L’art. 29 del D.lgs 276/03 ha, nel corso degli anni, visto notevoli modifiche; una su tutte l’introduzione, e la successiva abrogazione, del beneficium excussionis.

Con questo contributo non si vuole ripercorrere le tappe che hanno portato alla formulazione dell’attuale della norma quanto, piuttosto, analizzare i limiti della responsabilità solidale del committente verso i dipendenti dell’appaltatore per i trattamenti retributivi e contributivi da questi maturati.

Su questo punto si è di recente pronunciato il Tribunale di Milano con la sentenza n. 518 del 13.03.2020 che, accogliendo la tesi della società committente assistita da questo studio, ha escluso l’applicabilità del vincolo solidaristico per trattamenti non aventi natura retributiva in senso stretto (nel caso di specie si trattava di somme dovute dall’appaltatore al lavoratore sulla base di un verbale di conciliazione stipulato tra le parti).

Si tratta di una specifica di non poco conto, in tema di responsabilità solidale appalti, posto che applicazioni eccessivamente estensive dell’art. 29 possono portare a rinvenire l’applicabilità del vincolo solidale al di fuori del testo letterale della norma.

A questo riguardo è opportuno richiamare alcuni precedenti, del Tribunale meneghino e della Cassazione, che si sono pronunciati in questa direzione.

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 2065 del 06.09.2018 ha escluso l’operatività della solidarietà del committente per le somme dovute dall’appaltatore al dipendente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie. Il Tribunale ha, altresì, precisato come non operi il regime della solidarietà sui crediti aventi natura risarcitoria o mista (retributiva e risarcitoria).

La Cassazione, poi, con la nota sentenza n. 28517 del 06.11.2019 ha statuito in modo chiaro come “la locuzione trattamenti retributivi contenuta nel D.lgs. 276/03, art. 29 comma 2, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore risulta tenuto a corrispondere ai propri dipendenti”.

Si tratta, a mio modo di vedere, di pronunce perfettamente coerenti con il testo letterale della norma e diretta ad impedire interpretazioni di comodo.

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