La Cassazione in Tema di Transazione Novativa

Commento all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15411 del 20 luglio 2020 in tema di Transazione Novativa

Con ordinanza in Camera di Consiglio, a definizione di una complessa vertenza, la Corte di Cassazione (ordinanza n . 15411 in data 20 luglio 2020) è nuovamente intervenuta sui problemi che nascono o possono nascere dalla transazione definita dalle parti “generale e novativa” con la quale si sia inteso porre fine a controversia in tema di lavoro subordinato.

L’ordinanza, forse con un pizzico di pedanteria, si sofferma sulle differenze fra transazione per così dire semplice e transazione novativa per poi giungere ad affermare e ribadire, più volte, con forza, che le obbligazioni nascenti dal contratto di transazione novativa sono del tutto indipendenti rispetto alle obbligazioni derivanti dal sottostante contratto di lavoro.
Sin qui niente di nuovo.

La Corte, però, va ben oltre e spiega a chi ritenesse di poter risolvere ogni problema in sede di risoluzione di rapporto di lavoro dipendente con l’utilizzo del negozio di transazione novativa che le cose non stanno così.

Il negozio di transazione novativa può, infatti, ben contenere obbligazioni che comportano erogazione di somme soggette a contribuzione.
La reale natura di queste somme potrà, di norma, non essere chiarissima, ma va accertata, sostiene la Corte, dal giudice, utilizzando qualsiasi mezzo di prova, quindi anche la prova presuntiva persino ricavabile dallo stesso contratto di transazione.

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