Sentenza Foodora Pubblicate Motivazioni – Resta più di qualche dubbio
Pubblicate il 04.02.2019 le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Torino sul caso Foodora; resta più di qualche dubbio
Sono state pubblicate proprio ieri dalla Corte d’Appello di Torino le motivazioni della sentenza Foodora che ha accertato, ai sensi dell’art. 2 D.lgs 81/2015, il diritto dei lavoratori a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all’attività da loro prestata sulla base della retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V° livello CCNL logistica.
La Corte d’Appello, in sostanza conferma quanto già statuito daI Tribunale che aveva negato che tra le parti si fosse mai instaurato un rapporto di lavoro subordinato, ma ritiene di ricondurre tali attività nell’alveo delle collaborazioni coordinate continuative.
Viene, invece, sconfessato il passaggio del Tribunale che aveva escluso l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 2 D.lgs 81/05. A dire della Corte tale norma avrebbe identificato un terzo genere che si colloca tra il rapporto di lavoro subordinato e la collaborazione ex art. 409 n. 3 c.p.c. a cui ricondurre la vicenda in questione.
La norma prevede espressamente che “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
A dire della Corte il rapporto rimarrebbe tecnicamente autonomo ma per ogni altro aspetto, sicurezza igiene retribuzione diretta e differita, limiti di orario, ferie e previdenza, il rapporto sarebbe regolato nello stesso modo, salvando così il rapporto negoziale come stabilito dalle parti.
Desta non pochi dubbi la ritenuta applicabilità per un verso delle regole proprie dei rapporti di lavoro dipendente e, al tempo stesso, per altro verso l’esclusione dell’applicabilità della disciplina dei licenziamenti individuali. La sentenza sul punto non appare convincente né, tanto meno, sufficientemente motivata.
Vi è poi un altro passaggio che desta più di qualche perplessità ovvero la ritenuta applicabilità di un CCNL, quello logistica trasporto merci, che non risulta applicato dall’azienda ai propri dipendenti, pronuncia che potrebbe, in via ipotetica, rendere paradossalmente migliore, sul piano economico e normativo, la situazione dei riders rispetto a quella dei dipendenti “normali”.