Sul Trasferimento Per Incompatibilità Ambientale

Nell’ambito del trasferimento del lavoratore, si sente spesso parlare di trasferimento per incompatibilità ambientale, da ricondurre, per lo più, ad avvenuti (e costanti) screzi tra il lavoratore ed i colleghi, tale da rischiare di pregiudicare il buon andamento dell’attività lavorativa.

La giurisprudenza si è occupata spesso della questione ed in modo prevalentemente nell’ambito del rapporto di lavoro cd “pubblico”.
Laddove si verifichi un caso di incompatibilità ambientale, ed il datore proceda con il trasferimento del lavoratore in altra filiale e/o ufficio, la Cassazione ha avuto modo di precisare come la sussistenza di una situazione di incompatibilità tra il lavoratore ed i suoi colleghi o collaboratori diretti, che importi tensioni personali o anche contrasti nell’ambiente di lavoro comportanti disorganizzazione e disfunzione, concretizza un’oggettiva esigenza di modifica del luogo di lavoro e va valutata ai sensi dell’art. 2103 c.c. (Cass. civ. Sez. Lav. 27345/19). Nell’analizzare la casistica non si può, altresì, non tenere conto degli obblighi che gravano sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Il trasferimento per incompatibilità ambientale deve, insomma, essere non l’unica scelta possibile per il datore ma una delle scelte percorribili. In questo senso il Tribunale di Brescia (dg-u. dott. Ciocca), con provvedimento del 22.01.2020, ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da un lavoratore che era stato trasferito per incompatibilità ambientale (a seguito di screzi avuti con alcune risorse del suo team) presso altra sede precisando come il sindacato del giudice trova un preciso limite nell’art. 41 della Costituzione e sottolineando, altresì, come questo non possa essere esteso al merito della scelta imprenditoriale essendo sufficiente che il trasferimento concretizzi una tra le scelte ragionevoli che il datore può adottare sul piano tecnico.

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