Tentativo di Conciliazione e Decadenza Dall’impugnazione – Cassazione 6547 06.03.2019
Tentativo di Conciliazione e Decadenza Dall’impugnazione – Cassazione 6547 06.03.2019
È fatto noto che la legge prevede per il lavoratore che abbia impugnato il licenziamento, il diritto (una volta si trattava di obbligo) di promuovere avanti alla ITL un tentativo di conciliazione ai fini della composizione della lite. La disciplina di questo iter è contenuta nell’art. 410 c.p.c. nonché nell’art. 32 della Legge 183/2010.
Quest’ultima norma dispone espressamente che, nel caso di esito infruttuoso della conciliazione, il ricorso debba essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto del datore di lavoro a partecipare alla conciliazione o dal mancato accordo.
Vi è, poi, da dire per completezza che, come noto, il ricorso in Tribunale debba essere depositato, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dall’impugnazione.
La Cassazione con sentenza n. 14108 del 01.06.2018 aveva chiarito come la decorrenza del termine breve di 60 giorni si ha solo nel caso di pregiudiziale rifiuto del datore di lavoro a partecipare al tentativo di conciliazione e dunque nel caso in cui la conciliazione non abbia luogo tout court per una pregiudiziale volontà contraria di una delle parti e non nel caso in cui il procedimento si sia regolarmente svolto.
Nella sentenza in oggetto la Cassazione precisa quando si applica il termine di decadenza di 60 giorni rimanendo, negli altri casi, efficace l’originario termine di 180 giorni.
Questo principio è stato di recente ribadito dalla Cassazione con sentenza 6547 del 06.03.2019 dalla quale emerge in modo chiaro che ove la società non risponda all’invito del lavoratore, che abbia preventivamente impugnato il licenziamento, il ricorso dovrà essere depositato, a pena di decadenza, entro il termine breve di 60 giorni, termine che, de facto, viene a sostituire quello originario di 180 del quale non si dovrà più tenere conto.