Una Tantum – CCNL e responsabilità ex art. 29 D.lgs 276/03

Una Tantum – CCNL e responsabilità ex art. 29 D.lgs 276/03

Una Tantum Contrattuale ed Esclusione del Committente Dal Regime Della Solidarietà

Il Tribunale di Milano, con sentenza 2042 pubblicata il 29.07.2021 è tornato ad occuparsi del regime della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore per le somme rivendicate dai dipendenti di quest’ultimo e maturate in costanza del contratto di appalto.

Dopo avere già analizzato più volte la questione relativa all’indennità sostitutiva delle ferie ove la giurisprudenza prevalente, se non univoca, ritiene escluso il vincolo solidaristico posto che a tale indennità viene riconosciuta natura risarcitoria e/o mista (non giunge, invece, a questa conclusione il Tribunale), il giudice meneghino ha affrontato la questione relativa all’una tantum contrattuale.

Più precisamente i lavoratori avanzavano formale richiesta, anche nei confronti della committente, del pagamento di tale importo previsto dalla contrattazione per il mancato/ ritardato adeguamento delle tabelle retributive.

Il Tribunale, accogliendo la tesi avanzata da questo studio, ha escluso l’operatività della solidarietà e ciò, in quanto, l’una tantum avrebbe una chiara matrice risarcitoria e non retributiva in senso stretto posto che va ad indennizzare il lavoratore per un periodo di carenza e non, invece, a retribuire una prestazione lavorativa effettivamente resa.

Si segnalano in questo senso altre due recentissime sentenze (rese sempre dal Tribunale di Milano a favore di società committenti assistite da questo studio) che si sono pronunciate in questo senso e più precisamente: la n. 243 del 27.01.2021 e la n. 1134 del 23.04.2021.

Non esitate a contattare Alessandro Tonelli, avvocato del lavoro Milano, per una consulenza.

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