Verbale di Accertamento Contributivo e Responsabile in Solido
La Sezione Lavoro del Tribunale di Alessandria, con recentissima sentenza, del 06.10.2020, in accoglimento dell’opposizione, promossa da questo studio per conto di una società cliente, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su impulso dell’INPS di condanna della committente, quale responsabile in solido ex art. 29 D.lgs 276/03, al pagamento di contributi previdenziali/assistenziali risultanti dal verbale di accertamento elevato nei confronti dell’appaltatore.
Il Tribunale, accogliendo le eccezioni mosse dall’opponente circa l’assenza di prova sull’impiego effettivo dei dipendenti nell’appalto e della carenza documentale (non erano stati prodotti i LUL), rifacendosi a quanto statuito dalla Cassazione con sentenza 12108/2010, ha valorizzato gli elementi in tema di onere della prova anche sulla base di alcune precedenti pronunce di merito.
Si tratta, a nostro parere, di una sentenza che applica correttamente i principi in tema di riparto dell’onere probatorio, non sempre correttamente valorizzati dai giudici di legittimità, specie nelle controversie promosse nei confronti delle committenti che non sono in grado (si pensi al caso di mancata costituzione in giudizio dell’appaltatore) di potere svolgere le proprie difese considerato che i verbali si riferiscono ad accertamenti compiuti sui dipendenti di un soggetto terzo.